TERMINI GENERALI E CONDIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ELUMATEC AG (ULTIMO AGGIORNAMENTO: OTTOBRE 2025)

1. Principi generali
1.1 Le seguenti condizioni si applicano a tutte le offerte da noi presentate e a tutte le transazioni da noi concluse con l'acquirente, anche nel caso in cui vengano concluse per vie elettroniche. Non si applicano le condizioni generali di vendita dell'acquirente o di terzi, anche se non ne contraddiciamo la validità nel singolo caso separatamente, a me-no che non se ne dia espressa conferma scritta nel singolo caso. Se esiste un accordo quadro tra noi e l'acquirente (ad esempio un accordo globale), in caso di clausole con-traddittorie è prioritario l'accordo quadro.
1.2 Tutte le nostre offerte sono non impegnative e non vincolanti, a meno che non siano espressamente dichiarate impegnative o non contengano una scadenza di accet-tazione definita. Possiamo accettare ordini o incarichi da parte dell'acquirente entro dieci giorni dal ricevimento.
1.3 Se il contratto non è firmato da entrambe le parti, per il contenuto del contratto fa fede la nostra conferma d'ordine scritta, in particolare relativamente a prezzi, entità delle prestazioni, qualità delle prestazioni, tempi di esecuzione, altre scadenze e condizioni commerciali. Tutti gli altri accordi sono da considerarsi solo secondari. In particolare, gli accordi verbali o le contrattazioni precedenti alla stipula del contratto sono giuridicamen-te non vincolanti e vengono sostituiti dal contratto scritto, a meno che da essi non risulti espressamente chiaro che debbano continuare ad avere carattere vincolante. Modifi-che e integrazioni successive del contratto valgono solo se da noi confermate per iscritto.
1.4 I documenti allegati all'offerta come immagini, disegni, specifiche di pesi e misure valgono solo a titolo di riferimento approssimativo, a meno che non siano espressamen-te dichiarati vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione e all'esecuzione tecnica, purché non abbiano un impatto negativo significativo sulla fun-zionalità del prodotto. Su disegni, documentazioni e altri documenti deteniamo il diritto di proprietà intellettuale, compresi tutti i diritti amministrativi. Non devono essere resi ac-cessibili a terzi o utilizzati in altro modo senza il nostro previo consenso scritto. L'acqui-rente ha l'obbligo di rendere accessibili a terzi i nostri piani definiti come confidenziali so-lo previo nostro consenso.
1.5 Ogni consegna all'acquirente presuppone la consegna corretta e puntuale da par-te dei nostri fornitori, anche relativamente alle materie prime occorrenti e ai prodotti di partenza necessari per realizzare i prodotti da consegnare all'acquirente. Se tale con-segna non avviene o non è puntuale, ne daremo tempestiva comunicazione all'acqui-rente e avremo il diritto di recedere dal contratto entro una scadenza adeguata. Se re-cediamo dal contratto, rimborseremo immediatamente all'acquirente eventuali pagamenti già ricevuti.

2. Prezzi / Condizioni di pagamento
2.1 In assenza di accordi particolari, i prezzi si intendono senza sconti né riduzioni di altro genere, franco nostra sede commerciale (EXW Incoterms 2020), comprensivi di carico ma non comprensivi di confezionamento, e al netto dell'IVA prevista dalla legge.
2.2 Se l'acquirente omette un'azione di sua competenza mettendoci nella condizione di non poter prestare (nei termini concordati) il servizio, o se omette un pagamento in scadenza o viene messo in mora, possiamo definire una scadenza adeguata per l'a-dempimento del contratto vincolata alla minaccia della revoca del contratto nel caso in cui la scadenza trascorra senza che le inadempienze siano state risolte. Se trascorsa tale scadenza l'acquirente non ha recuperato l'inadempienza, possiamo revocare il con-tratto e disporre in altro modo dell'oggetto della fornitura, richiedendo il rimborso dei danni da noi subiti. Dall'importo dei danni subiti saranno dedotti i pagamenti già effettuati nonché il valore di quei pezzi riutilizzabili senza modifiche. Se l'acquirente non è respon-sabile della revoca del contratto, potremo richiedere solo il rimborso dei costi da noi so-stenuti fino alla revoca e da noi non più sottraibili. Sono fatti salvi gli altri diritti di legge (es. diritti di richieste di indennizzi in caso di violazione dolosa da parte dell'acquirente).
2.3 Nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, venissimo a conoscenza di circo-stanze concrete e oggettivamente documentabili riguardanti l'acquirente o il suo Stato di residenza per le quali i nostri diritti secondo principi commerciali non ci appaiono più suf-ficientemente garantiti, avremo il diritto di adempiere ai nostri obblighi contrattuali solo dopo aver ricevuto altri anticipi o garanzie da parte dell'acquirente. Se l'acquirente non esaudisce la nostra richiesta di ulteriori anticipi o prestazioni di garanzie entro un termi-ne fissato in misura ragionevole, avremo il diritto di recedere dal contratto.
2.4 La compensazione o la trattenuta di pagamenti dovuti a rivendicazioni del cliente - ad es. rivendicazioni di responsabilità per difetti - sono escluse, a meno che tali rivendi-cazioni non siano indiscusse o siano state riconosciute da una sentenza dichiarativa.
2.5 Se i nostri fornitori aumentano i loro prezzi tra la conclusione del contratto e la da-ta di consegna, ci riserviamo il diritto di adeguare di conseguenza i prezzi concordati. Ciò vale anche nel caso si verifichi un aumento da noi documentabile dei prezzi di costo (ad es. per un aumento dei costi energetici). Se l'adeguamento viene effettuato entro un periodo di quattro (4) mesi dalla conclusione del contratto e supera il 5% del prezzo contrattuale concordato, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto.

3. Tempi di consegna e ritardi nella consegna
3.1 Se non altrimenti ed espressamente concordato, tutte le date di consegna non sono da ritenersi vincolanti. Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma dell'ordine o da un'altra scadenza contrattuale, ma non prima della consegna dei docu-menti, delle autorizzazioni, delle approvazioni di competenza dell'acquirente e del rice-vimento di un anticipo concordato. In questi casi, abbiamo il diritto di posticipare di con-seguenza le date di consegna. Se non si indicano altri termini di consegna o nessun tempo di consegna, si applica un termine di sei settimane dalla presentazione della con-ferma dell'ordine, se in tale data si è in possesso di tutti i documenti, delle autorizzazioni, delle approvazioni di competenza dell'acquirente e se si è ricevuto anche il pagamento di un anticipo concordato; in caso contrario sei settimane dall'adempimento dell'ultima condizione. Se la consegna avviene con un ritardo di sei (6) mesi, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto.
3.2 Il termine di consegna si intende rispettato, se entro la scadenza l'oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica o il magazzino o, qualora sia stato concordato il ritiro dei prodotti, se è stato dichiarato pronto per la spedizione.
3.3 Il termine di consegna si prolunga in misura ragionevole in caso di eventi legati a lotte sindacali, in particolare scioperi e picchettaggi, nonché qualora sopravvengano im-pedimenti imprevisti che non dipendono dalla volontà del fornitore, se tali impedimenti hanno effetti notevoli e dimostrabili sulla predisposizione o la consegna dell'oggetto della fornitura.
3.4 Abbiamo il diritto di effettuare consegne parziali o di prestare servizi parziali, se ta-le prestazione parziale è applicabile per l'acquirente nell'ambito delle finalità contrattuali, se la consegna finale viene garantita e se la prestazione parziale non comporta notevoli impegni aggiuntivi e nessun costo supplementare all'acquirente (a meno che tali costi non siano sostenuti da noi).
3.5 Se la spedizione viene ritardata su richiesta o su disposizione dell'acquirente, gli saranno fatturati a partire da un mese dopo aver notificato che la merce è pronta per la spedizione i costi derivanti dall'immagazzinaggio. Sono fatte salve la rivendicazione e la certificazione di altri costi di magazzino da parte nostra o di costi minori di magazzino da parte dell'acquirente. Abbiamo però il diritto, trascorsa una scadenza ragionevolmente fissata, di disporre in altro modo dell'oggetto della fornitura e di eseguire la consegna all'acquirente con un termine adeguatamente prolungato.
3.6 Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi con-trattuali dell'acquirente.
3.7 Tutte le date di consegna (vincolanti e non vincolanti) sono subordinate alla con-segna corretta e puntuale da parte dei nostri fornitori, dei subappaltatori od operatori di logistica da noi incaricati. In caso di ritardi, informeremo quanto prima l'acquirente. I ter-mini di consegna si prolungano di conseguenza e non rispondiamo dei ritardi causati da nostri fornitori, subappaltatori od operatori di logistica da noi incaricati. In particolare, non rispondiamo dei ritardi dovuti alla mancata puntualità di prestazione dei servizi a noi do-vuti da nostri fornitori, subappaltatori od operatori di logistica, nonostante siano stati in-caricati a tempo debito.
3.8 Non siamo esonerati dall'obbligo di rispettare una data di consegna vincolante se il cliente dimostra che la mancata consegna è imputabile a noi.
3.9 Se nonostante il sollecito l'acquirente non prende in consegna l'oggetto della forni-tura o se ritarda il pagamento del prezzo concordato, oltre al recesso dal contratto avremo il diritto di richiedere un indennizzo forfettario del 25% sul prezzo concordato. L'importo dell'indennizzo calcolato sarà maggiore o minore, se dimostreremo la sussi-stenza di un danno maggiore o se l'acquirente dimostrerà la sussistenza di un danno minore.

4. Trasferimento del rischio
4.1 Se non diversamente previsto o concordato nella conferma d'ordine (tenendo conto anche dell'INCOTERM applicabile), il rischio passa all'acquirente al più tardi con la consegna dei pezzi della fornitura allo spedizioniere, al corriere o ad altri terzi incaricati di effettuare la spedizione, e in particolare anche nel caso in cui siano avvenute conse-gne parziali o se abbiamo sostenuto altre prestazioni, quali i costi di spedizione o il tra-sporto o l'installazione.
4.2 Se si verifica un ritardo della spedizione a seguito di circostanze imputabili all'ac-quirente, il rischio passa all'acquirente il giorno in cui l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e noi gliene diamo notifica.
4.3 Su richiesta e a spese dell'acquirente possiamo assicurare le spedizioni contro furto, incendio e danni alluvionali nonché contro altri rischi assicurabili.
4.4 Gli oggetti consegnati, anche se presentano vizi non sostanziali, dovranno essere accettati dall'acquirente, fatti salvi i diritti di cui al punto 7.

5. Riserva di proprietà / Assicurazione
5.1 La merce consegnata resta nostra proprietà fino al pagamento completo di tutti i nostri crediti, anche di quelli che sorgeranno in futuro, derivanti dal rapporto commercia-le con l'acquirente.
5.2 L'acquirente ha l'obbligo di trattare con cura l'oggetto della fornitura e di assicurar-lo a proprie spese per la durata della riserva di proprietà contro furto, rotture, incendio, danni alluvionali e altri danni a beneficio del fornitore. L'acquirente dovrà darci prova di aver stipulato l'assicurazione.
5.3 L'acquirente non ha il diritto di cedere a terzi l'oggetto della fornitura. Nel caso di cessione l'acquirente cede a noi fin da ora i diritti che ne conseguono nei confronti del suo compratore a garanzia del nostro credito del prezzo di acquisto. In nessun caso l'acquirente è autorizzato a trasferire a terzi le spettanze nei nostri confronti.
5.4 Se l'acquirente rilavora l'oggetto della fornitura, tale rilavorazione avviene a nome nostro e per nostro conto come produttori. Acquisiamo così direttamente la proprietà sul nuovo oggetto.
5.5 Autorizziamo l'acquirente a incassare i crediti a noi ceduti a suo nome e per no-stro conto.
5.6 Se l'acquirente ritarda il pagamento dell'oggetto della fornitura, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere all'acquirente la restituzione degli oggetti di fornitu-ra consegnati, ma ancora soggetti alla riserva di proprietà.
5.7 Se la legge del paese in cui si trova l'oggetto della fornitura non consente la riser-va di proprietà, ma permette al fornitore di riservarsi altri diritti sull'oggetto della fornitura, potremo esercitare questo genere di diritti. L'acquirente dovrà contribuire all'adozione delle misure che vorremo intraprendere per tutelare il nostro diritto di proprietà (o un al-tro diritto che lo sostituisce sull'oggetto della fornitura).

6. Garanzia
6.1 La nostra prestazione è priva di vizi, se presenta caratteristiche effettive solo mi-nimamente divergenti da quelle concordate nel contratto e se tale differenza è accettabi-le dall'acquirente. Se non diversamente concordato, i nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in un solo turno di lavoro (8 ore al giorno) per 220 giorni all'anno.
6.2 L'assenza di vizi dai nostri prodotti e dalle nostre prestazioni è da noi garantita nei termini seguenti: Tutti i vizi contestati per iscritto entro i termini di garanzia saranno da noi eliminati senza che l'acquirente debba sostenere costi, a nostra scelta mediante ri-parazione o fornitura di pezzi privi di difetti (adempimento successivo). Su richiesta, l'acquirente dovrà rispedirci i pezzi difettosi. Se non ci è possibile provvedere a un adempimento successivo di qualità adeguata, prenderemo accordi con l'acquirente. Se l'acquirente lo ritiene accettabile, per soddisfare il nostro obbligo di adempimento suc-cessivo potremo fornire altri oggetti di fornitura o soluzioni comprese nel nostro assor-timento che presentino nel complesso le caratteristiche concordate o, in mancanza di accordi sulle caratteristiche, caratteristiche dell'oggetto di fornitura definite prive di vizi dalla legge.
6.3 Il termine di garanzia è di 12 mesi dalla consegna o, se si è tenuti al collaudo, dal collaudo. Il collaudo nel senso di cui sopra si intende effettuato, se l'acquirente non rifiu-ta il collaudo entro un mese dalla spedizione del singolo oggetto della fornitura / della singola opera, indicandone i motivi.
6.4 Il termine di garanzia di cui al punto 6.3 non si applica in caso di circostanze straordinarie come l'uso dell'oggetto di fornitura nel quadro di un esercizio a più turni ai sensi del punto 6.8 o per più di 220 giorni all'anno. In questi casi, viste le sollecitazioni particolari cui viene sottoposto l'oggetto della fornitura, si applicano termini di garanzia più brevi, riguardo ai quali, ricevuta la notifica da parte dell'acquirente ai sensi del punto 6.8, prenderemo con lui accordi separati. Se non si raggiunge un accordo, il periodo di garanzia sarà ridotto in funzione dell'utilizzo aggiuntivo. Il termine di garanzia è inoltre di sei mesi dalla consegna per i pezzi ricondizionati. Su pezzi appositamente contrasse-gnati, come indicato dalle istruzioni d'uso e dai documenti di spedizione, il termine di ga-ranzia scade al raggiungimento di un numero di ore di esercizio indicato caso per caso, e comunque in nessun caso oltre i 12 mesi dalla consegna.
6.5 I termini di garanzia di cui ai punti 6.3 e 6.4 non si applicano alle richieste di risar-cimento dell'acquirente derivanti dal comportamento menzionato al punto 7.1 né nei casi in cui la legge prescriva termini più lunghi.
6.6 L'acquirente non potrà risolvere eventuali vizi personalmente né farli risolvere a terzi senza il nostro consenso scritto. Questa clausola non si applica in casi di emer-genza che mettano a rischio la sicurezza dell'esercizio, se l'intervento serve a impedire danni oltremodo ingenti o se siamo in ritardo con gli adempimenti successivi; anche in questi casi tuttavia dovremo essere avvertiti tempestivamente. Se l'acquirente è auto-rizzato a risolvere i vizi personalmente o a farli risolvere a terzi, ha diritto al rimborso dei costi adeguati sostenuti per la risoluzione dei vizi.
6.7 Non si presta alcuna garanzia se:
a) l'acquirente ha modificato l'oggetto della fornitura o lo ha fatto modificare da terzi senza il nostro consenso e così facendo ha reso impossibile o improponibile la risolu-zione del vizio. In ogni caso i costi aggiuntivi sostenuti per la risoluzione del vizio saran-no a carico dell'acquirente;
b) l'oggetto di fornitura non è stato installato o messo in funzione da nostro personale o se non sono state seguite le sue istruzioni;
c) non sono state seguite le nostre istruzioni per l'uso e la manutenzione o l'oggetto di fornitura è stato usato e installato in modo diverso e non conforme;
d) l'oggetto di fornitura non è stato utilizzato da personale addetto, appositamente addestrato, per quanto il vizio sia stato determinato o i nostri interventi in garanzia siano stati vanificati o complicati in misura inaccettabile da questa circostanza;
e) il vizio è da ricondursi alla normale usura, per quanto sia da essa determinato o i nostri interventi in garanzia siano stati da essa vanificati o complicati in misura inaccet-tabile.
6.8 L'acquirente dovrà darci comunicazione scritta in tempo utile prima della stipula del contratto, se l'oggetto della fornitura è esposto a condizioni non consuete (ad es. di natura climatica, locale o di esercizio) o se viene utilizzato su più turni. Se omette di darci le opportune avvertenze per iscritto, il rischio sarà a suo carico.
6.9 Se l'adempimento successivo (eventualmente ripetuto) fallisce, viene da noi nega-to, risulta inaccettabile al cliente o si rivela superfluo fissare un termine ai sensi delle di-sposizioni di legge, l'acquirente potrà a sua scelta ridurre in misura adeguata il compen-so o anche recedere dal contratto senza la precedente clausola altrimenti necessaria di un termine adeguato per l'adempimento successivo e della sua infruttuosa scadenza in caso di particolare rilevanza del vizio e, se non dimostriamo l'assenza di nostra respon-sabilità, richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del punto 7 o il rimborso degli oneri da lui sostenuti, a meno che l'inconveniente fosse per noi necessariamente imprevedibile.
6.10 L'acquirente ha l'obbligo di dichiarare, dietro nostra richiesta ed entro un termine per lui ragionevole e da noi appositamente fissato per iscritto, se persiste nella sua ri-chiesta di prestazione e/o quali delle rivendicazioni e dei diritti che gli spettano intende far valere. Se l'acquirente non adempie quest'obbligo, l'esercizio di questi diritti o riven-dicazioni per la scadenza infruttuosa necessita di un altro termine per noi ragionevole fissato per iscritto dall'acquirente per l'adempimento successivo, se non abbiamo già precedentemente negato in via definitiva l'adempimento successivo. Restano invariati i nostri diritti di risarcimento previsti dalla legge.

7. Responsabilità
7.1 I punti seguenti, da 7.2 a 7.5, si applicano alle richieste di risarcimento di danni di ogni genere, a prescindere dal motivo giuridico su cui si basano (ad es. responsabilità per vizi dell'oggetto, ritardo, violazione di altri obblighi contrattuali e giuridici, impossibilità, azione non consentita ecc.), ma non alle rivendicazioni derivanti da danni da lesioni vita-li, fisiche o riguardanti la salute, violazioni di diritti e rivendicazioni dell'acquirente a segui-to di un vizio da noi intenzionalmente taciuto o per difetto di caratteristiche per le quali abbiamo prestato garanzia, a rivendicazioni e diritti dell'acquirente basati su un compor-tamento doloso o gravemente negligente nostro, dei nostri rappresentanti legali o del personale ausiliario nonché alle rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore. Per le eccezioni precedentemente citate continuano ad essere valide le regolamentazioni previste dalla legge.
7.2 In caso di danni causati da lieve o semplice negligenza rispondiamo solo della vio-lazione di diritti e obblighi sostanziali derivanti dalla natura del contratto e la cui violazio-ne ha messo in pericolo il raggiungimento delle finalità del contratto. La nostra respon-sabilità non è inoltre prevista nel caso di danni lievi provocati per un comportamento negligente.
7.3 Nei casi in cui ci sia imputabile la responsabilità di cui al punto 7.2 per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali, tale responsabilità è limitata alla misura dei tipici danni per noi prevedibili alla stipula del contratto. In questi casi si esclude ogni responsabilità per danni indiretti o conseguenti, come il mancato guadagno.
7.4 La responsabilità per i danni per noi prevedibili al momento della stipula del singolo contratto ai sensi del punto 7.3 è limitata all'importo pagato dal cliente per la prestazione contrattuale.
7.5 Le richieste di risarcimento dell'acquirente cadono in prescrizione, se la legge non definisce termini più brevi, in caso di responsabilità per vizi (punto 6) alla scadenza del termine indicato al punto 6.3, frase 1, in tutti gli altri casi a un anno. Nei casi previsti dal punto 7.1 si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.

8. Condizioni particolari nel commercio elettronico
8.1 L'acquirente dovrà garantire, relativamente all'account cliente aperto per la propria azienda, che a presentare ordini elettronici siano esclusivamente i dipendenti dell'acqui-rente in possesso delle relative autorizzazioni.
8.2 L'acquirente deve garantire, e i suoi dipendenti devono attenersi a tale regola, che le password e i nomi utente per l'utilizzo dell'account cliente non vengano comunicati a terzi e deve provvedere alla stretta riservatezza e alla protezione di tali informazioni dall'accesso o dalla conoscenza da parte di persone non autorizzate.
8.3 La presentazione degli oggetti della fornitura nel nostro shop online non costituisce un'offerta vincolante, salvo espressa indicazione contraria, ma solo un invito al cliente a effettuare ordini. Il contratto si intende in vigore con la nostra conferma d'ordine, che in-viamo all'acquirente via e-mail.

9. Software, diritti di utilizzo; utilizzo dei dati del prodotto
9.1 Si esclude la nostra responsabilità per difetti dovuti al software sugli oggetti da noi consegnati, se l'acquirente cambia e/o modifica il software senza il nostro consenso e il comportamento difettoso è da ricondursi a tali modifiche.
9.2 L'acquirente ha l'obbligo di collegare a Internet l'oggetto della fornitura, se questo include un software, e di effettuare le operazioni concordate che ci permettano la manu-tenzione remota.
9.3 L'acquirente è autorizzato a installare esclusivamente gli aggiornamenti del soft-ware da noi approvati. Se si installano questi aggiornamenti, l'acquirente ha l'obbligo di verificare la compatibilità dell'aggiornamento con le impostazioni della singola macchina mediante una serie di test supervisionati da personale specializzato prima di iniziare la produzione.
9.4 La cessione dei diritti di utilizzo del software si basa sulle condizioni di licenza per il cliente finale (EULA) del singolo produttore di software, applicabili in misura corrispon-dente nel rapporto contrattuale tra noi e l'acquirente. Tali condizioni di licenza sono parte integrante del presente contratto. Con la messa in funzione del software, l'acquirente conferma di accettare le condizioni di licenza del produttore del software che noi tra-smettiamo insieme al software e a tutti i componenti e alle copie di backup, per richiede-re l'autorizzazione alla cessione dei diritti di utilizzo da noi all'acquirente. Prima di tale operazione non è consentito utilizzare il software.
9.5 Nei casi in cui i sistemi o i prodotti da noi forniti siano prodotti connessi in rete ai sensi del Regolamento sui dati (Regolamento (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023), nella misura in cui ci viene concesso l'accesso ai dati personali creeremo con il cliente la base giuridica necessaria concludendo un accordo separato ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679. Per quanto riguarda i dati non personali ai quali il cliente ci concede l'accesso, ad es. nell'ambito di una stipula di un contratto di manutenzione, ci riserviamo il diritto di utilizzarli allo scopo di ottimizzare il prodotto utilizzato dal cliente, nonché per l'ulteriore sviluppo generale dei nostri prodotti, compreso l'addestramento di ulteriori evoluzioni supportate dall'intelligenza artificiale. Questi dati non personali sui prodotti vengono trasmessi esclusivamente a società a noi affiliate in termini di diritto societario ai sensi delle sezioni 15 e segg. della AktG (Legge tedesca sulle società per azioni).

10. Controllo delle esportazionil
10.1 Le consegne e l'erogazione di servizi (cioè l'esecuzione dei contratti) sono sog-gette alla condizione che l'esecuzione non sia vincolata a restrizioni definite da norme nazionali o internazionali, in particolare da norme di controllo delle esportazioni e da em-barghi o altre restrizioni.
10.2 Le parti si impegnano a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione/trasporto interno/importazione in modo corretto, completo, puntuale e gratuito.
10.3 I ritardi dovuti a controlli delle esportazioni o alle procedure di autorizzazione sono da considerarsi preminenti rispetto ai termini e alle scadenze stabilite, a meno che non siano imputabili a una nostra colpa.
10.4 In caso di impossibilità di ottenere le licenze necessarie per determinati articoli, il contratto per gli articoli in questione è considerato non concluso. Ciò non dipende dalla validità o dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al rigetto dell'esportazione o del trasferimento. In questo caso, il mancato ottenimento delle licenze o il mancato ri-spetto delle scadenze non darà luogo a una richiesta di risarcimento, a meno che tale circostanza non sia dovuta alla colpa di una delle parti.
10.5 L'acquirente si impegna a non commercializzare (offrire, vendere, consegnare) la merce che gli è stata consegnata da noi, se questo viola le clausole vigenti delle norme di controllo delle esportazioni. In particolare, l'acquirente deve assicurarsi che eventuali compratori non commercializzino la merce, ma la usino esclusivamente per sé stessi e per scopi civili. In caso di violazione delle disposizioni del diritto di controllo delle espor-tazioni, abbiamo il diritto di rescindere il contratto o di recedere dal contratto, l'acquirente inoltre è obbligato a tenerci indenni da ogni richiesta di risarcimento danni da parte di terzi dovuta alla violazione delle disposizioni del diritto di controllo delle esportazioni e a pagarci a questo riguardo un risarcimento per spese e perdite materiali e immateriali, in particolare per multe e danni punitivi.
10.6 Qualora l'acquirente intenda vendere la merce a un compratore ai sensi dei punti da 10.1 a 10.5 di cui sopra, dovrà inviarci spontaneamente una dichiarazione di desti-nazione finale. In tale dichiarazione dovrà indicare in forma di testo, facendo riferimento al numero d'ordine e ai dettagli su tipo e numero di macchina e anno di costruzione, il nome del compratore, il suo indirizzo e i numeri di identificazione, il paese di destinazio-ne e il settore di attività del compratore. L'acquirente deve inoltre garantire che il com-pratore utilizzerà la merce solo per scopi civili.
10.7 L'acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto eventuali viola-zioni degli obblighi di cui ai punti da 10.1 a 10.6 di cui venga a conoscenza, indipenden-temente dal fatto che siano state commesse dai suoi dipendenti o dal compratore della merce.

11. Foro competente, diritto applicabile,
11.1 Foro competente esclusivo per tutti i contenziosi direttamente o indirettamente ri-conducibili al rapporto contrattuale è la nostra sede aziendale. Possiamo però citare in giudizio l'acquirente anche presso la sua sede o presso altri fori competenti legittimi.
11.2 Si applica esclusivamente il diritto tedesco, ad esclusione delle norme sui conflitti di legge del diritto privato internazionale e del diritto di compravendita internazionale (convenzione delle Nazioni Unite).

Fine delle Condizioni generali di vendita